Art. 1 – Denominazione
E’ costituita l’Associazione già denominata “Corpo Volontario Soccorso Civile ODV” ora “Bologna Speleologica ODV”. L’Associazione assume nella sua denominazione la dicitura “organizzazione di volontariato” ovvero l’acronimo “ODV”, previa iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato ovvero, una volta istituito, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’Associazione si qualifica “Ente del Terzo Settore”, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Una volta perfezionata l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’Associazione indica gli estremi di iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Bologna (BO).
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 4 – Finalità
L’Associazione si costituisce quale organizzazione di volontariato, e si prefigge lo scopo di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, di utilità sociale, nonché di divulgazione, tutela e ricerca ambientale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, anche individuale, del rapporto associativo.
L’associazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 5 – Oggetto
L’Associazione, in specie, si prefigge di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

a) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio rifiuti;
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
d) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

In attuazione di quanto sopra esposto, l’Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a) organizzazione, in proprio e in collaborazione con altre associazioni, di corsi di formazione su tematiche relative alla speleologia e ad altre attività escursionistiche correlate o similari;
b) promozione della speleologia, divulgazione e approfondimento delle tematiche ad essa connesse; accompagnamento, a scopo divulgativo e/o ricreativo, nelle visite a cavità di interesse scientifico e culturale, sia in proprio che nell’ambito di convenzioni con Enti di protezione ambientale o del patrimonio artistico ed edilizio;
c) organizzazione, in proprio e in collaborazione con altre associazioni, di laboratori ecologici e geologici per bambini e adulti;
d) organizzazione di mostre, eventi e manifestazioni sulle suddette tematiche in linea con gli scopi istituzionali;
e) la pubblicazione di testi, manuali, libri, contenuti web e multimediali a scopo promozionale e divulgativo delle tematiche suddette;
f) salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell’ambito delle attività di protezione civile;
g) interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Emilia Romagna e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;
h) attività di promozione della cultura di protezione civile, di tutela ambientale e del patrimonio naturale e artistico;
i) attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e ambientale;
k) promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idro-geologico, tutela dell’ambiente; tutela del patrimonio e del paesaggio;
l) condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
m) collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;
n) l’Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività coerenti con i principi fondamentali e necessarie al raggiungimento degli scopi individuati nel presente statuto.

L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.
Tra queste vi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: escursionismo, arrampicata su roccia o in palestra, torrentismo, immersione subacquea e ogni attività ricreativa e divulgativa volta ad una sostenibile e sana fruizione dell’ambiente naturale e anche artificiale.
Per l’attività di interesse generale prestata, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati ai fini del conseguimento delle finalità statutarie.
L’associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, secondo le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 – Volontariato e lavoro retribuito
Per lo svolgimento della propria attività l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi, alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo e nei limiti previsti dal Codice del terzo settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 7 – Soci
Oltre a coloro che si sono adoperati per la costituzione dell’Associazione (Soci Fondatori), possono essere soci tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali. Il numero dei soci è potenzialmente illimitato. Possono presentare domanda di adesione le persone fisiche che si riconoscono nei valori del volontariato e della protezione civile ed intendano partecipare al perseguimento delle finalità di interesse generale cui si ispira il presente statuto.
Il Consiglio Direttivo esamina, entro 60 (sessanta) giorni, le domande presentate e dispone, a suo insindacabile giudizio, in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l’interessato può, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, proporre ricorso all’Assemblea ordinaria dei soci. L’Assemblea dei soci, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.
Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa.

Art. 8 – Doveri e diritti degli associati
Gli associati hanno il dovere di:

a) osservare il presente statuto, i regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e degli altri associati;
c) versare, all’atto di adesione, la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci sono inoltre obbligati al versamento della quota associativa annuale eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo, entro i termini deliberati dal Consiglio.

Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare a tutte le attività promosse ed attuate dall’Associazione;
b) partecipare all’Assemblea dei soci, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale;
c) partecipare alle assemblee con diritto di voto ed accedere alle cariche associative, purché iscritti all’Associazione da almeno 60 (sessanta) giorni;
d) prendere visione dei libri sociali, secondo criteri di trasparenza e senza oneri a carico dell’associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi sopra richiamati.
e) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi;
f) chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
g) formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
h) essere informati sull’attività associativa;

I soci non possono mai vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né sui beni di proprietà
dell’Associazione.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di associato si perde per decesso, per recesso, per decadenza, per esclusione.
Il recesso ha effetto dal momento in cui l’Associazione riceve la relativa comunicazione da parte del socio che intende esercitare il diritto di recesso.
L’associato che nei termini previsti non versa la quota associativa annuale decade automaticamente.
L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

a) comportamenti contrastanti con gli scopi dell’Associazione;
b) gravi violazioni di quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti associativi e dai deliberati degli organi sociali;
c) sopravvenienza di conflitto di interessi.

L’associato escluso può proporre, entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione, ricorso all’Assemblea. L’Assemblea, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.
I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dell’associato deceduto non hanno diritto alla
restituzione delle quote associative versate.
Il socio che recede, decade, o è escluso dall’Associazione non può vantare in nessun caso diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione, né ha diritto alla ripetizione delle quote associative versate.
In ogni caso la quota associativa non è mai trasmissibile o trasferibile, né rivalutabile.

Art. 10 – Ordinamento interno
L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo.

Art. 11 – Organi sociali
Sono organi sociali dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice-Presidente;
d) l’organo di controllo, ove nominato;
e) l’organo di revisione, ove nominato.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell’Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti dell’articolo 2397 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12 – Assemblea
12.1 Composizione dell’assemblea soci
L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati iscritti a libro soci. Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
Ogni associato dispone di un solo voto. Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno 60 (sessanta) giorni. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato può ricevere sino ad un massimo di tre deleghe.
L’Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro membro designato dall’Assemblea.

12.2 Convocazione dell’assemblea
L’assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione, da inviare a tutti i soci iscritti a libro soci, che può essere inviato a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, anche certificata, o avviso consegnato a mano.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la eventuale seconda convocazione e deve essere portato a conoscenza dei soci e pubblicato, nei termini di cui sopra, almeno otto giorni prima d e l l a data fissata per l’assemblea.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l’assemblea può svolgersi a distanza, mediante l’utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall’Organo direttivo.
Resta fermo l’obbligo di garantire l’immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
Nel caso di svolgimento dell’Assemblea con modalità telematiche, quest’ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

12.3 Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

a) delibera il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i soci dell’Associazione;
c) approva il bilancio consuntivo annuale;
d) delibera sui ricorsi eventualmente presentati dai soci esclusi; in tali casi l’assemblea si riunisce alla prima occasione utile;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
f) discute e decide su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, ovvero entro il mese di giugno qualora particolari esigenze lo richiedano, per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale e per ogni altra determina di sua competenza e spettanza.
L’Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti, non computandosi nel numero gli astenuti.

12.4 Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

a) delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
c) delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo; in tali casi compete all’assemblea la nomina dei liquidatori e la determinazione delle regole di liquidazione del patrimonio residuo; l’approvazione del bilancio finale di liquidazione; la scelta dell’ente del terzo settore cui destinare il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
d) delibera la proroga dell’Associazione.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto nonché le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti dei presenti.
Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti degli associati.

12.5 Verbali assemblea soci
Le delibere dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere annotate su apposito verbale redatto a cura di un Segretario designato dall’Assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l’Assemblea. L’Associazione tiene il libro verbali nel quale conservare debitamente, in ordine cronologico, e firmati in originale, le deliberazioni ordinarie e straordinarie dell’assemblea dei soci.

Art. 13 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall’Assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero.
I membri del Consiglio Direttivo sono scelti esclusivamente tra gli associati, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 2382 del codice civile.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo scade con l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri del Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti; i membri così nominati rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio Direttivo, nei termini indicati originariamente dall’Assemblea in sede di elezioni.
Nel caso in cui decada o si dimetta oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall’assemblea dei soci, deve essere in ogni caso convocata l’Assemblea dei soci che deve provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo, con esclusione dei poteri e competenze attribuiti dalla legge e dal presente statuto all’Assemblea dei soci, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, tra i quali:

a) eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente;
b) convocare l’Assemblea dei soci;
c) approvare l’ordine del giorno delle assemblee;
d) redigere e presentare all’Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
e) predisporre il programma delle attività;
f) determinare la quota associativa annuale;
g) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
h) deliberare sulla decadenza e sull’esclusione degli associati;
i) deliberare le convenzioni tra l’Associazione e soggetti pubblici o privati;
j) deliberare sulla scelta dei collaboratori e loro compensi;
k) promuovere eventuali sponsorizzazioni e abbinamenti pubblicitari, purché non in contrasto con quanto espresso nel presente statuto;
l) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice-Presidente e ai consiglieri, fissandone i limiti nell’atto di delega, salvo le delibere di cui al precedente elenco, che sono assunte sempre in forma collegiale.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non sono opponibili ai terzi.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da un consigliere delegato dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta mediante avviso di convocazione da inviare ai componenti a mezzo posta elettronica, ovvero anche a mezzo fax, posta certificata, posta ordinaria, convocazione a mano; l’avviso di convocazione contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, e deve essere comunicato a tutti i membri almeno cinque giorni prima dell’adunanza; il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza e su designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo stesso.
Per le adunanze del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione dei consiglieri in audio video conferenza, alle seguenti condizioni:

(i) che sia materialmente possibile la partecipazione in audio video conferenza, ossia che vi siano gli strumenti tecnici utili allo scopo;
(ii) che il Presidente e il segretario verbalizzanti siano presenti fisicamente nel medesimo luogo;
(iii) che tutti i partecipanti siano adeguatamente informati degli argomenti da trattare e possano prendere visione, ovvero siano già in possesso, dei documenti di cui si discute;
(iv) che tutti i partecipanti presenti in audio video conferenza possano partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un Consigliere presente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza. I verbali vengono conservati agli atti, in originale ed in ordine cronologico, nel libro verbali del Consiglio Direttivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri del Consiglio Direttivo possono farsi rappresentare nelle riunioni dello stesso da altri Consiglieri facenti parte del Direttivo, mediante delega.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un Consigliere presente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza. I verbali vengono conservati agli atti, in originale ed in ordine cronologico, nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Presidente e altre cariche di supporto al Consiglio Direttivo
Il consiglio elegge, anche con voto palese un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere. Il Segretario e il Tesoriere possono anche essere estranei al Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni o revoca.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento e provvede a dare attuazione alle relative deliberazioni.
Il Vice-Presidente assume le veci del Presidente in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo.

Art. 15 – Segretario
Il Segretario:

a) è responsabile nei confronti del Presidente e del Consiglio della puntuale esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, delle istruzioni ricevute e in generale del buon funzionamento dell’Associazione;
b) cura e favorisce i rapporti tra il Consiglio Direttivo e i soci nonché tra l’Associazione e i terzi;
c) svolge le funzioni ad esso attribuite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
d) funge da Segretario nelle adunanze dell’Assemblea.

Art. 16 – Organo di controllo
Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previste dal codice del terzo settore che impongono la previsione dell’organo di controllo, ovvero nei casi in cui l’assemblea dei soci comunque lo deliberi, è eletto l’organo di controllo.
In tali casi la vigilanza contabile ed amministrativa dell’Associazione è esercitata da un Revisore unico, eletto dall’Assemblea e scelto tra persone, anche non associate, qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. All’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, ove previsto dalle disposizioni di legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
L’organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.
L’organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 17 – Revisione legale dei conti
Ove ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.
La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell’assemblea, all’organo di controllo; in tal caso l’organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 18 – Risorse economiche
L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative.
Per l’attività di interesse generale svolta l’associazione, in quanto organizzazione di volontariato, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 19 – Finalità e destinazione del Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio previsto dal Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie e dell’organo sociale competente.

Art. 20 – Esercizio e Bilancio
Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo alla data di chiusura dell’esercizio. Il termine è prorogabile fino al 30 giugno quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati e reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

Art. 21 – Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea in seduta straordinaria, nomina i liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, e stabilisce le modalità della liquidazione.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo, in conformità alla normativa vigente. In specie, nel caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio istituito in seno al Registro Unico del terzo settore, o dell’ufficio pubblico cui la legge attribuisca tale funzione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22 – Controversie
Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l’Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, denominati di volta in volta dall’Assemblea; essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura.
Il loro responso sarà inappellabile.

Art. 23 – Rinvio
Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui al Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle norme afferenti le organizzazioni di volontariato e relative disposizioni attuative e norme collegate, ed alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile.

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